Avv. Angela Vicario
GRATUITO PATROCINIOL’Avv. Angela Vicario è iscritta nell’elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
La disciplina del Gratuito Patrocinio è contenuta nel Testo Unico delle spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 30/05/2002).
Cos’è il Gratuito Patrocinio?
Il Gratuito Patrocinio consente alle persone con difficoltà economiche ed agli enti senza finalità di lucro di accedere gratuitamente alla giustizia per la tutela di un proprio diritto e di farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto ed iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo che saranno sostenuti interamente dallo Stato. Con il gratuito patrocinio, quindi, lo Stato si fa carico delle spese legali tramite il pagamento diretto della parcella dell’Avvocato e l’esenzione dai costi amministrativi del processo come marche da bollo e contributo unificato. Il Gratuito Patrocinio garantisce, così, il diritto di difesa ed il diritto a farsi assistere in giudizio alle persone in condizioni economiche precarie, per far sì che i limiti economici non si traducano in un ostacolo all’accesso alla giustizia.
Il gratuito patrocinio è previsto nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (es. separazione e divorzio) nonché nel processo penale ai cittadini italiani e non solo.
Chi ha diritto al Gratuito Patrocinio?
Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione possono beneficiare del gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l’apolide (soggetti senza cittadinanza), nonché enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Nel processo penale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato Italiano.
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Quali sono le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio?
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore ad € 11.493,82, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il reddito dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale (senza alcun cumulo con quello dei familiari conviventi) quando la causa ha oggetto diritti della personalità oppure nelle cause instaurate contro soggetti familiari (es. procedimenti di separazione o divorzio giudiziale).
Deroghe ai limiti di reddito
Ed invero:
- la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
- Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
- I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.
Come si presenta la richiesta di gratuito patrocinio?
Coloro i quali fossero interessati a presentare richiesta di gratuito patrocinio possono contattare L’Avv. Angela Vicario per ulteriori informazioni e per presentare per conto dell’interessato un’apposita istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine territorialmente competente e cioè quella del luogo in cui:
- ha sede l’autorità giudiziaria davanti al quale è pendente il processo;
- l’autorità giudiziaria competente a conoscere nel merito se il processo non è ancora iniziato;
- quella del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:
- la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali;
- una specifica autocertificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Quali documenti allegare alla domanda di Gratuito Patrocinio?
All’istanza di Gratuito Patrocinio vanno allegati i documenti fiscali da cui risultano i redditi del richiedente e cioè: dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, l’Isee, il Cud, attestazione di disoccupazione, o ogni documenti utile a provare la situazione di difficoltà economica.
L’istanza sarà esaminata dal Consiglio dell’Ordine, che valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti (legge 29 marzo 2001, n. 134) e la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere. Deciderà entro un termine di 10 giorni con una delibera di ammissione o di rigetto. In caso di rigetto, l’stanza può essere nuovamente presentata al giudice competente per il giudizio, che deciderà con decreto.
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A Torino
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